LA FAMIGLIA AL CENTRO DELLA SOCIETA’ Legge Finanziaria 2007 Introduzione La legge di bilancio 2007 è una finanziaria che imposta e delinea una politica per la famiglia di lungo respiro. Si chiude la stagione delle una tantum e degli interventi sporadici, che ha caratterizzato i bonus bebè, accompagnata dalla riduzione delle misure strutturali nelle politiche sociali. E si apre una stagione di interventi che integrano una nuova e moderna rete di servizi con misure fiscali e trasferimenti economici. Stiamo dando corpo ad un welfare a misura di famiglia. Stiamo rispondendo ad alcune grandi emergenze: la precarietà del lavoro, il basso tasso di natalità, l’invecchiamento della popolazione. L’insicurezza generata in questi anni ha minato una componente essenziale dello sviluppo, senza coesione sociale non c’è buona crescita né benessere. Questa riforma va considerata come il primo modulo di una riforma strutturale del centrosinistra fondata su basi di equità e che comincia a tenere seriamente conto della composizione dei nuclei familiari. E’ una svolta di sistema, di impostazione generale che andrà sviluppata con benefici per tutti ma confermando le nuove linee di politica fiscale che abbiamo individuato. E’ una riforma che delinea i contorni di un nuovo patto fiscale anche con i lavoratori autonomi, che cominciano a non essere più considerati “figli di un dio minore” nello Stato sociale del nostro Paese. Ecco i capitoli più attinenti alla famiglia sui quali si articola la manovra: - 1) Assegni familiari e detrazioni Irpef - 2) Fondo delle politiche per la famiglia - 3) Piano per gli asili nido - 4) Fondo per le non autosufficienze - 5) Famiglia e lavoro (Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro) - 6) Incentivi e detrazioni fiscali - 7) Immigrazione 1) ASSEGNI FAMILIARI e DETRAZIONI IRPEF 1.1 Assegni familiari Gli assegni al nucleo familiare per i dipendenti e i parasubordinati vengono aumentati e riformati attuando una regolare progressività in modo da eliminare gli attuali scalini che determinano drastiche riduzioni dell’assegno anche per un piccolo aumento della retribuzione (le cosiddette “trappole della povertà”). Nei nuclei in cui vi siano minimo quattro figli, gli assegni vengono erogati anche ai figli di età compresa tra 18 e 21 anni qualora studenti o apprendisti. Tra maggiori assegni e maggiori detrazioni le famiglie avranno un beneficio medio di 250 euro per ogni figlio. Si estende in modo consistente l’area dei beneficiari degli assegni al nucleo familiare. E’ stato infatti elevato il tetto di reddito fino al quale si percepiscono gli assegni. Nel dettaglio: per chi ha 1 figlio se prima gli assegni venivano percepiti per i redditi fino a 41.900 euro annui ora il nuovo tetto è innalzato a 61.700; con due figli si passa da 47.800 a 67.600 euro di reddito; con 3 figli da 50.800 a 79.000 euro; con 4 figli da 53.700 a 80.700 euro; con 5 figli 56.700 a 86.300. Per i nuclei familiari con più di 5 figli l’importo dell’assegno è quello previsto per i nuclei con 5 figli (comprensivo, nel caso di nucleo con un solo genitore, di un Assegno aggiuntivo), maggiorato di un ulteriore 15% nonché di 660 euro per ogni figlio oltre il quinto. L’intervento della Finanziaria 2007 su IRPEF e assegni familiari corregge il cosiddetto secondo modulo di riforma varato dal Centrodestra: cambiano aliquote di imposta e scaglioni di reddito, crescono i risparmi di imposta (ci sono detrazioni, cioè abbassamento delle imposte, sia per produzione del reddito che per carichi di famiglia) e aumentano anche gli assegni familiari, che vengono ora estesi anche alle famiglie con redditi medio-alti. Il risultato di queste tre operazioni messe insieme (scaglioni, riduzioni di imposta, assegni) fa crescere il reddito disponibile per i redditi medi e i redditi bassi, recuperando risorse per sostenere i bilanci delle famiglie, specie di quelle con più figli. Per questa operazione la Finanziaria 2007 investe complessivamente 3 miliardi di euro. Aumenta il reddito minimo imponibile (cosiddetta area senza tasse) per dipendenti, pensionati e autonomi: le deduzioni da lavoro e pensione vengono trasformate in detrazioni d’imposta ed elevate. Il reddito sul quale non c’è prelievo sale per i pensionati da 7.000 a 7.500 euro (7.750 per gli ultrasettantacinquenni). Per i dipendenti si tiene conto delle maggiori spese per il lavoro e si arriva a 8.000 euro; Il minimo imponibile dei lavoratori autonomi viene aumentato da 4.500 a 4.800 euro. 1.2 Aliquote e detrazioni Cambiano le aliquote Irpef e si attua una maggiore equità grazie ad un ritorno graduale al principio di progressività dell’imposizione. a) la prima aliquota rimane al 23 per cento, per i redditi fino a 15.000 Euro; b) la seconda al 27 per le fasce di reddito da 15.001 a 28.000 Euro; c) la terza al 38 per cento per i redditi dai 28.001 a 55.000 Euro; d) viene introdotta una quarta aliquota al 41 per i redditi da 55.001 a 75.000; e) viene lasciata al 43 per cento l’aliquota massima; per i redditi oltre 75.000; Le detrazioni di imposta per lavoro, pensione e famiglia per i redditi medi e bassi abbattono in modo consistente il prelievo finale del fisco rispetto a quanto accadeva nella situazione precedente. Sostegno ai redditi delle famiglie: le deduzioni per carichi familiari vengono trasformate in detrazioni d’imposta uguali per tutti e aumentate. Le nuove detrazioni per pensione e per lavoro completano il quadro della riforma. La detrazione è pari a 800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati; per i figli di età inferiore a tre anni la detrazione sale a 900 euro. La detrazione è inoltre aumentata di 220 euro per ogni figlio portatore di handicap e, nel caso di contribuenti con più di tre figli a carico, di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. Esempi di vantaggi per le famiglie Lavoratore dipendente con 16.000 euro di reddito lordo annui (operaio metalmeccanico 3° livello ) con due figli e coniuge a carico avrà un guadagno di 635 euro di cui 358 euro in più di assegni familiari. Lavoratore dipendente con 21.500 euro di reddito lordo l’anno (operaio specializzato di 5° livello, impiegato pubblico, agente di polizia) con coniuge e 2 figli a carico avrà un guadagno di 895 euro di cui 591 da assegni familiari. Lavoratore dipendente con 25.000 euro di reddito lordo l’anno (insegnante di scuola media superiore) con coniuge e 2 figli a carico avrà un guadagno di 836 euro all’anno di cui 496 da assegni familiari. Lavoratore dipendente con 28.000 euro di reddito lordo l’anno (impiegato C1) con moglie e due figli a carico avrà un guadagno di 757 euro di cui 397 euro da assegni familiari. Lavoratore dipendente con 34.000 euro di reddito lordo all’anno (impiegato di banca, funzionario pubblico di grado elevato) con moglie e due figli a carico avrà un guadagno di 480 euro con 600 euro in più di assegni al nucleo. Per un pensionato con 10 mila euro e coniuge a carico il guadagno annuo legato all’incremento per la detrazione sarà pari a 199 euro annui. Per un pensionato con 13.500 euro ( operaio in pensione dopo 35 anni di lavoro) e coniuge a carico il guadagno annuo legato all’incremento per la detrazione sarà pari a 204 euro annui Lavoratore autonomo con 16.000 euro di reddito annui con coniuge e 2 figli a carico avrà un incremento di reddito di 414 euro all’anno. Lavoratore autonomo con 21.500 euro di reddito annui con coniuge e due figli a carico avrà un incremento di reddito pari a 357 euro all’anno. 2) FONDO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA Il Fondo Nazionale delle politiche per la Famiglia è nato con il decreto di aggiustamento dei conti pubblici del luglio 2006 e la sua dotazione iniziale è stata di 13 milioni di Euro. Con la Finanziaria 2007 il governo ha deciso di investire fortemente sulla famiglia e ha stanziato 210 milioni per il 2007 e 180 per gli anni 2008 e 2009, che si aggiungono alla dotazione iniziale, per un investimento complessivo pari a 583 milioni di euro nel triennio 2007-2009. Il Fondo è finalizzato a: • Realizzare il primo Piano nazionale per la famiglia, che costituisca il quadro conoscitivo, promozionale e orientativo degli interventi relativi all’attuazione dei diritti della famiglia. Tra gli obiettivi: individuare i LEF (Livelli essenziali delle prestazioni per la famiglia) in grado di tutelare i diritti della famiglia; mettere a punto la Valutazione d’impatto familiare e monitorare le ricadute sulla famiglia di tutte le politiche del governo. Il Piano nazionale per la famiglia sarà lo strumento di promozione di un welfare amico della famiglia. • Promuovere e organizzare, con cadenza biennale, una Conferenza nazionale sulla famiglia. • Finanziare le iniziative che puntano a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in particolare nelle piccole e medie imprese. • Sviluppare iniziative che diffondano la conoscenza delle buone pratiche in materia di politiche familiari adottate da Enti locali e imprese private. • Qualificare il lavoro delle assistenti familiari, per bambini, disabili, anziani, non autosufficienti, facilitando l’incontro tra domanda e offerta, la formazione e l’inserimento nelle famiglie di queste nuove figure di lavoratori. • Realizzare un Piano di riorganizzazione dei consultori familiari, per rilanciarne sul territorio il ruolo di strutture socio-assistenziali vicine alle famiglie in tutte le sue componenti. • Rilanciare e sostenere le adozioni internazionali, anche con il pieno funzionamento della Commissione Adozioni Internazionali • Sperimentare e incentivare iniziative di risparmio per le famiglie numerose (con quattro o più figli) sul costo dei servizi (energia, gas, acqua, ecc.). • Istituire e finanziare l’Osservatorio nazionale sulla famiglia, prevedendo la partecipazione non solo degli Enti locali ma anche dell’associazionismo e del Terzo settore; • Rafforzare la lotta alla pedofilia con il sostegno all’attività dell’Osservatorio nazionale per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile e la creazione della Banca Dati. • Rilanciare il ruolo e le funzioni dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l’infanzia. 3) PIANO PER GLI ASILI NIDO Potenziamento dei servizi socio-educativi (piano per gli asili nido) Parte un Piano straordinario per i servizi socio-educativi nella prima infanzia con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il ministero delle Politiche per la Famiglia con i ministeri della Pubblica istruzione, della Solidarietà e delle Pari opportunità, promuove una intesa in sede di Conferenza unificata per il riparto delle somme destinate a questo scopo. Un sistema integrato di asili nido e nuovi servizi territoriali, ma anche sui luoghi di lavoro, per migliorare le opportunità di socializzazione e crescita dei più piccoli, restituire più tempo alle famiglie, incoraggiare l’occupazione femminile. Nell’intesa sono stabiliti sulla base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le Regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, al quale concorrono gli asili nido, i servizi integrativi, diversificati per modalità strutturali, di accesso, di frequenza e di funzionamento, e i servizi innovativi nei luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati. Per queste finalità possono anche essere usati parte delle risorse stanziate per il Fondo per le politiche della famiglia previste nel comma 1250. L’obiettivo è aumentare i posti disponibili negli asili nido, per raggiungere entro il 2010 il 33% fissato dall’Agenda di Lisbona, rispetto all’ attuale 9,9%. 4) FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE Con la finanziaria 2007 è stato fatto il primo passo per iniziare a dare risposte ad una priorità delle famiglie italiane con la istituzione del “Fondo nazionale per le non autosufficienze” al quale è assegnata la dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l’anno 2007 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. L’obiettivo è quello di garantire l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non auto sufficienti. Non c’è dubbio che si tratta di risorse non sufficienti ma il governo ha assunto una precisa volontà politica di affermare con forza la necessità di varare misure di sostegno in favore delle persone non autosufficienti. 5) FAMIGLIA E LAVORO 5.1 Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro Modifiche alle “Misure a sostegno della flessibilità di orario”, previste nell’art. 9 della legge 8 marzo 2000, n.53 Per promuovere e incentivare azioni volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, nell’ambito del Fondo delle politiche per la famiglia è destinata annualmente una quota individuata con decreto del ministro delle politiche per la famiglia al fine di erogare contributi al fine di erogare contributi, di cui almeno il 50 per cento destinati ad imprese fino a cinquanta dipendenti. Viene destinata ora anche in favore di aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere che applichino accordi contrattuali che prevedano azioni positive per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro (tra cui part-time, telelavoro e lavoro a domicilio, flessibilità sui turni, orario concentrato. Viene estesa l’età dei bambini che danno ai genitori la priorità di usufruire dei benefici: fino a dodici anni di età (era 8) o fino a quindici anni, in caso di affidamento o di adozione (era 12), e inserita anche la priorità per figli disabili a carico; Particolare attenzione viene data a: programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo; progetti che consentano la sostituzione del titolare d’impresa o del lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo; interventi e azioni comunque volti a favorire la sostituzione, il reinserimento, l’articolazione della prestazione lavorativa e la formazione dei lavoratori con figli minori disabili o anziani non autosufficienti a carico. 5.2 Diritti per malattia e maternità Estensione di indennità per malattia e congedi parentali a lavoratori e lavoratrici precari (comma 788) Come affermato nel programma dell’Unione con cui ci siamo presentati alle elezioni una delle priorità era quella di estendere tutele e diritti a chi era escluso. Infatti a decorrere dal 1o gennaio 2007, ai lavoratori a progetto e a tutte quelle lavoratrici e quei lavoratori precari è corrisposta un'indennità giornaliera di malattia a carico dell'INPS entro il limite massimo di giorni pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a venti giorni nell'arco dell'anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni. Per questo tipo di prestazione si applicano i requisiti contributivi e reddituali previsti per la corresponsione dell'indennità di degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata. La misura della predetta prestazione è pari al 50 per cento dell'importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera previsto dalla normativa vigente per tale categoria di lavoratori. Resta fermo, in caso di degenza ospedaliera, il limite massimo indennizzabile di centottanta giorni nell'arco dell'anno solare. Ai lavoratori che abbiano titolo all'indennità di maternità, è corrisposto per gli eventi di parto verificatisi a decorrere dal 1o gennaio 2007 un trattamento economico per congedo parentale, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, la cui misura è pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche nei casi di adozione o affidamento per ingressi in famiglia con decorrenza dal 1o gennaio 2007. Con la finanziaria 2007 abbiamo consentito inoltre la possibilità di riscattare i periodi di aspettativa per motivi di famiglia ai sensi della legge 8 marzo 2000, n. 53, estendendola anche ai periodi antecedenti al 31 dicembre 1996. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le modalità di attuazione. 5.3 Occupazione Patto di solidarietà tra generazioni Obiettivo di questo governo è quello di promuovere la creazione di nuovi posti di lavoro e ridurre le uscite dal sistema produttivo dei lavoratori ultracinquantacinquenni è istituito l’accordo di solidarietà tra generazioni, con il quale è prevista, su base volontaria, la trasformazione a tempo parziale dei contratti di lavoro dei dipendenti che abbiano compiuto 55 anni e la correlativa assunzione con contratto di lavoro a tempo parziale, per un orario pari a quello ridotto, di giovani inoccupati o disoccupati di età inferiore ai 25 anni, oppure ai 29 se in possesso di diploma di laurea. Con decreto del ministro, sentite la Conferenza unificata, le organizzazioni sindacali e datoriali, sono stabilite le modalità della stipula e i contenuti degli accordi di solidarietà, i requisiti di accesso al finanziamento e le modalità di ripartizione delle risorse nel limite massimo complessivo di spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2007 e 82,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Stabilizzazione dei lavoratori precari Entro il 30 aprile 2007 i datori di lavoro possono firmare con i sindacati accordi per trasformare i contratti di Collaborazione coordinata e continuativa o a progetto in contratti di lavoro subordinato della durata di almeno 24 mesi. I lavoratori interessati sottoscrivono atti di conciliazione individuale: la loro efficacia è però sottoposta al vincolo del versamento da parte del datore nella gestione separata dell’Inps di un contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale. Gli atti di conciliazione devono essere depositati nelle sedi Inps, insieme ai contratti e alla prova del versamento. Le parti sociali possono anche siglare accordi per promuovere il corretto utilizzo dei contratti di collaborazione e stabilire le condizioni più favorevoli per i collaboratori. 5.4 Infortuni sul lavoro Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro Al fine di assicurare un adeguato e tempestivo sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro, anche per i casi in cui le vittime medesime risultino prive della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di seguito denominato Fondo. Al Fondo è conferita la somma di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le tipologie dei benefìci concessi, ivi comprese anticipazioni sulle prestazioni erogate dall'INAIL, nonché i requisiti e le modalità di accesso agli stessi. Infortuni domestici Scende la soglia di invalidità permanente, per gli infortuni nei lavori domestici. Il tetto che da diritto all'assicurazione viene abbassato dal 33% al 27%. 6) Incentivi e detrazioni fiscali Prorogata la detrazione per la frequenza agli asili nido Le disposizione dell’art.1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano anche al periodo di imposta 2006: “per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi, spetta una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.”. Detrazione d’imposta per le spese sostenute per gli assistenti familiari Vengono detratte nella misura del 19 per cento le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro. Detrazione del canone di locazione corrisposto per l’alloggio degli studenti universitari fuori sede. La norma prevede, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detraibilità al 19 per cento del canone di locazione (stipulato o rinnovato ai sensi della legge 9 dicembre 1998 e successive modificazioni) pagato per l’alloggio degli studenti universitari fuori sede, per un importo non superiore a 2.633 euro annui. Il corso di Laurea seguito deve essere in una Università ubicata in un comune distante almeno 100 chilometri da quello di residenza e comunque in un'altra provincia. L’alloggio preso in locazione deve essere nel stesso comune e in comuni limitrofi a quello in cui ha sede l’Università. Detrazione per spese di acquisto di frigoriferi e congelatori Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+ spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio, in un'unica rata. 7) Immigrazione Fondo per inclusione sociale degli immigrati Al fine di favorire l’inclusione sociale dei migranti e dei loro familiari è istituito presso il ministero della Solidarietà sociale il “Fondo per inclusione sociale degli immigrati” al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. I1 Fondo è finalizzato tra l’altro alla realizzazione di un piano per l’accoglienza degli alunni stranieri, anche per favorire il rapporto scuola-famiglia, mediante l’utilizzo per fini non didattici, di apposite figure professionali madrelingua quali mediatori culturali. Politiche dell’immigrazione Per far fronte alle spese, escluse quelle del personale, connesse agli interventi in materie di immigrazione e di asilo e al funzionamento dei servizi connessi alla gestione delle emergenze derivanti dai flussi migratori, viene creato un Fondo con dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007. Per le attività di prevenzione di cui all’articolo 2 della legge 9 gennaio 2006, n. 7 è autorizzato l’ulteriore spesa di 500.000 euro annui.