(button) IMPOSTE E TASSE Il modello italiano Equità orizzontale e riforma fiscale La famiglia come soggetto di imposta e la necessità di garantire che le famiglie numerose paghino imposte più basse in applicazione al principio di equità di Luigi Campiglio* Il principio dell’equità orizzontale è un criterio di giustizia fiscale in base al quale due individui eguali devono pagare il medesimo ammontare di imposte dirette: il problema è naturalmente quello di definire rispetto a che cosa l’eguaglianza vada definita, pur se circoscritta agli aspetti economici dell’imposizione diretta. La progressività dell’imposta, richiesta dalla Costituzione, rappresenta un criterio di equità che ha come riferimento l’eguaglianza di sacrificio proporzionale da parte di chi paga l’imposta: ma ciò rimanda a uno dei più complessi problemi di economia pubblica, perché non sempre l’imposta è realmente pagata da colui su cui viene inizialmente applicata. Infatti è stato correttamente osservato che “una delle più importanti intuizioni che l’analisi economica ha introdotto nella finanza pubblica è che la persona che effettivamente paga una tassa non è necessariamente la persona sulla quale la tassa viene imposta. Determinare la vera incidenza di una tassa o di un progetto pubblico è una delle più difficili ed importanti questioni di economia pubblica” (Atkinson e Stiglitz, 1980). Ciò vale anche nel caso della famiglia: ad esempio minorenni e bambini rientrano a pieno titolo fra coloro che pagano le tasse, perché un aumento delle imposte dirette o indirette si ripercuote sulla quantità di beni e servizi da loro consumabili all’interno della famiglia in cui vivono. Di conseguenza un criterio di equità impositiva è quello di considerare il numero di componenti che devono ripartire un dato reddito familiare e quindi il reddito pro-capite (eventualmente corretto per possibili economie di scala), come la base imponibile di riferimento: data la progressività dell’imposta le famiglie più numerose pagheranno così un’imposta inferiore sulla base di qualunque criterio di equità. Il principio dell’equità orizzontale può avere come riferimento teorico basi molteplici, ad esempio la quantità di tempo libero (liberamente scelto), ma la sua efficacia è maggiore quanto più i criteri di eguaglianza individuati non sono manipolabili, come ad esempio la presenza di un portatore di handicap all’interno della famiglia. Una famiglia in cui entrambi i coniugi lavorano registrerà anche maggiori spese per la produzione del reddito – ad esempio il costo per la baby-sitter – e anche in questo caso una corretta applicazione del principio di equità prende la forma della deducibilità di questo tipo di spese dal reddito imponibile. La questione centrale diventa perciò la scelta dell’unità impositiva, in particolare il contribuente piuttosto che la famiglia: si tratta in parte di una scelta di valore e in parte di una questione che riguarda l’efficacia della politica economica. Dal punto di vista delle scelte di valore la scelta della famiglia come unità impositiva viene criticata da chi individua nel contribuente individuale l’unità fondamentale di riferimento sulla base del fatto che i figli sono una libera scelta dei genitori, di cui essi godono i benefici, e quindi non vi è motivo di favorirla con un particolare trattamento fiscale. Vi sono almeno tre obiezioni a questo argomento. Il primo è che i figli non decidono in quale tipo di famiglia na (Segue a pag. 56) * Pro-rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 54 IMPOSTE E TASSE Per un fisco più giusto La nascita della “Family Area” La nostra Costituzione impone misure economiche a sostegno delle famiglie. Purtroppo il nostro sistema impositivo ha tardato ad adeguarsi. Solo dal 2002 si è registrata una significativa inversione di tendenza. Il paragone con il sistema francese di Tatiana Oneta* Le politiche fiscali in Italia sono da sempre oggetto di grandi dibattiti. Negli ultimi anni, in particolar modo, si è cercato di orientare le leggi fiscali nella direzione delle linee guida tracciate dalla nostra Costituzione. L’articolo 53 della Costituzione italiana introduce il principio dell’equità dell’imposizione, statuendo che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. La stessa Costituzione tuttavia fa esplicito riferimento alla famiglia come primo nucleo sociale da tutelare. Infatti l’articolo 31 stabilisce che la Repubblica deve agevolare con misure economiche la formazione della famiglia, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Finora, purtroppo, le leggi fiscali hanno disatteso queste linee guida, creando in sostanza una palese violazione dell’equità impositiva orizzontale. Infatti, il nostro sistema impositivo, partendo dall’individuo come soggetto passivo d’imposta, tassa in modo differente situazioni familiari oggettivamente identiche, creando ingiustificati svantaggi per i nuclei in cui il produttore di reddito è unico. Negli ultimi anni abbiamo assistito a diverse modifiche del sistema di calcolo delle imposte per le persone fisiche, che sembrano essere orientate all’agevolazione della famiglia. Nel 2002 sono state incrementate le detrazioni per i carichi di famiglia. Nel 2003, con la prima parte della riforma Tremonti, è stata introdotta la no tax area e nel 2005 sono state trasformate le detrazioni per carichi di famiglia in deduzioni decrescenti per livelli crescenti di reddito. Occorre però valutare se, oltre al l’obiettivo di riduzione del carico fiscale, si è raggiunto anche quello della reale agevolazione della famiglia. Il passaggio dal sistema fiscale in vigore fino al 2002 a quello introdotto dalla riforma Tremonti ha ridotto le imposte, ma ha incrementato il divario impositivo esistente tra la famiglie monoreddito e monoparentali rispetto alle plurireddito, avvantaggiando queste ultime. Infatti, considerando famiglie, con reddito medio basso, identiche per composizione e reddito lordo familiare, prima dell’introduzione della no tax area le monoreddito e le monoparentali pagavano dal 50% all’80% in più di tasse rispetto alle plurireddito. Dopo l’introduzione del meccanismo della no tax area queste percentuali sono incrementate in modo esponenziale arrivando da un minimo del 98% ad un massimo del 157% in più, nella situazione in cui un genitore solo abbia a carico 2 figli. Di fatto la no tax area per le famiglie plurireddito viene contata due o più volte a seconda del numero di percettori di reddito. L’effetto dell’introduzione della no tax area sulle famiglie considerate ha prodotto in media una riduzione d’imposta del 30% per le plurireddito e del 3% per le altre. Con la riforma attuata nel 2005 queste disparità di imposizione si sono ridotte ma solo leggermente, infatti l’effetto dell’introduzione della family area è stato marginale nell’eliminare il problema dell’iniquità orizzontale. Pertanto la maggior imposizione per le famiglie monoreddito e monoparentali è passata da un minimo dell’ 82% in più ad un massimo del 156% in più per la famiglia monoparentale con 2 figli a carico. (Segue a pag. 57) * Ricercatrice 55 SUMMA 212 / APRILE 2005 (Segue da pag. 54) scere, ma nonostante ciò finiscono con il pagare anch’essi le imposte. Il secondo è che i benefici dei figli vanno ben al di là della famiglia, rappresentando perciò un’esternalità positiva a cui non corrisponde un sussidio, e poiché le proiezioni demografiche indicano un raddoppio dell’indice di dipendenza, ciò significa che in futuro molti pensionati beneficeranno dei contributi o delle imposte sul lavoro di figli altrui. Il terzo è che in realtà la legge stabilisce precisi vincoli di mantenimento sia per i figli (art. 147), sia in materia di alimenti (art. 433), il che implica che il tradizionale concetto di sussidiarietà richiede di essere articolato almeno in quello di sussidiarietà volontaria e involontaria. Per quanto riguarda l’efficacia delle manovre di politica economica, un elevato numero di studi documenta e conferma che le due fondamentali decisioni macroeconomiche, cioè l’offerta di lavoro e la domanda di beni, sono tipicamente decisioni familiari e interdipendenti. Le decisioni di consumo puramente individuali sono l’eccezione più che la regola, mentre la gran parte delle scelte, soprattutto quelle economicamente più impegnative come l’acquisto dell’abitazione o del- l’auto, non sono puramente individuali ma rispecchiano un’amalgama dei bisogni dei componenti della famiglia. Ad esempio con un sistema basato sull’equità orizzontale una politica di riduzione delle imposte dirette avrebbe un impatto molto più equilibrato e prevedibile sulle decisioni di spesa delle famiglie: se il sistema fiscale ha invece come riferimento il singolo contribuente l’impatto della medesima riduzione diventa più casuale e fragile. L’estensione del modello francese al caso italiano: il quoziente familiare e la politica per la famiglia Il sistema fiscale francese ha esplicitamente affrontato i problemi prima discussi e ha introdotto un’articolata interpretazione del concetto di equità orizzontale, raccogliendo ampi e trasversali consensi da parte dei cittadini francesi. Il quoziente familiare – cioè il meccanismo fondamentale per l’attuazione del principio di equità orizzontale – viene introdotto in Francia con una legge del 31 dicembre 1945, votata all’unanimità: si tratta di un fondamentale cambiamento, preceduto da un’intensa legislazione a favore della famiglia e dei figli nel corso degli anni ’30, e poi seguito da ulteriori mutamenti del sistema fiscale, in particolare l’introduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Per quanto riguarda esclusivamente il meccanismo del quoziente familiare (francese) è disponibile una simulazione nel- IMPOSTE E TASSE l’ipotesi di una sua applicazione al caso italiano (Declich e Polin): i risultati sono interessanti, anche se richiedono numerose qualificazioni. Supponendo che le detrazioni per carichi familiari vengano abolite e formulando due ipotesi (alta e bassa) per quanto riguarda il sistema di deduzioni, il risultato è un maggiore onere per il bilancio pubblico pari a 7,8 miliardi di euro nell’ipotesi bassa e 18 miliardi di euro nell’ipotesi alta. Il risultato delle simulazioni indica un sostanziale beneficio in termini di equità orizzontale e una redistribuzione favorevole alle famiglie con figli: nell’ipotesi alta il 46,5%delle famiglie ne trarrebbe un vantaggio economico, il 50,5 sarebbe in parità e solo il 3% sarebbe in perdita (ma tutelabile da una clausola di salvaguardia). Allo stesso tempo i risultati della medesima simulazione condotta sulla base del secondo modulo (nel frattempo approvato nella legge finanziaria) evidenziano come la precedente situazione rimanga sostanzialmente inalterata “con una riduzione generalizzata, ancorché poco rilevante, dei differenziali di aliquota fra mono e bireddito”. Queste stime indicano perciò che l’estensione all’Italia del meccanismo di quoziente familiare utilizzato in Francia migliora sensibilmente l’equità del sistema fiscale italiano, a favore delle famiglie con figli, con un impegno economico di rilievo, ma pur sempre nell’ordine di grandezza plausibile per una manovra finanziaria, o due consecutive. L’ampiezza della manovra necessaria misura anche implicitamente il “vuoto” di equità che si registra con l’attuale sistema fiscale. L’estensione all’Italia del quoziente familiare francese sarebbe tuttavia solo parte di una più complessiva politica familiare, in particolare per i bambini più piccoli: la percentuale di spesa sociale dedicata a famiglia e bambini rappresenta in Francia il 2,7% del Pil, rispetto all’1% il Italia. All’interno dell’Unione Europea il Paese che dedica più risorse è la Danimarca, con il 3,8%, mentre la Germania spende il 3%, e solo la Spagna spende meno dell’Italia, con una modesta quota dell’0,5%. Nel 2001 l’Italia spendeva circa 12 miliardi di euro e quindi l’allineamento della spesa pubblica italiana a quella francese richiederebbe circa 20 miliardi aggiuntivi. Nel complesso, quindi possiamo stimare per l’Italia un costo pari a circa 18 miliardi di euro, come onere aggiuntivo per l’introduzione del quoziente familiare e altri 20 miliardi di euro aggiuntivi per adeguare la politica della famiglia in Italia a quella francese (o tedesca). L’introduzione del quoziente familiare nel sistema fiscale italiano potrebbe rappresentare il proseguimento della politica di riduzio (Segue a pag. 58) 56 Reddito lordo complessivo di 24.000 euro: quanto si paga in più rispettoa una famiglia plurireddito 2002 2003 2005 1 FIGLIO MONOREDDITO 50% 98% 82% MONOPARENTALE 66% 119% 108% 2 FIGLI MONOREDDITO 60% 129% 116% MONOPARENTALE 80% 157% 156% FIGLIO MONOREDDITO 54% 111% 93% HANDICAP MONOPARENTALE 73% 137% 125% Effetti delle riforme fiscali su famiglie con reddito lordo complessivodi 24.000 euro 2003/2002 2005/2003 1 FIGLIO PLURIREDDITO -26% -3% MONOREDDITO -3% -10% MONOPARENTALE -2% -8% 2 FIGLI PLURIREDDITO -32% -9% MONOREDDITO -3% -14% MONOPARENTALE -3% -9% FIGLIO PLURIREDDITO -29% 0% HANDICAP MONOREDDITO -3% -9% MONOPARENTALE -3% -5% L’esempio francese Poiché la causa del mancato rispetto dell’equità orizzontale risiede nell’individuazione del singolo come soggetto d’imposta, ritengo che l’introduzione di un sistema fiscale che basi la tassazione sul totale del reddito prodotto dal nucleo familiare possa finalmente eliminare questo annoso problema. Un valido esempio di questo tipo di sistema di tassazione ci viene fornito dalla Francia. Lo Stato francese somma tutti i redditi prodotti all’interno del nucleo familiare e li divide per il cosiddetto “numero delle parti”. Questo divisore è dato dalla somma dei pesi assegnati ad ogni singolo componente il nucleo familiare in base alla situazione in cui verte (anziani, figli a carico, portatori di handicap). Pertanto se un figlio normale pesa mezza parte, un figlio con handicap pesa una parte intera, con conseguente riduzione del quoziente familiare. Quindi, il quoziente così ottenuto permette di collocare la famiglia in uno scaglione di tassazione crescente per livelli di quoziente familiare crescenti. Il sistema degli scaglioni di tassazione è progressivo come quello italiano, ma applica aliquote del tutto differenti, ripartite su 7 livelli: nel 2003 la minima era del 6,83% e la massima del 48%. Chiaramente, a parità di reddito, famiglie con numero di parti maggiori sfrutteranno un’aliquota impositiva minore. La tassazione è quindi applicata al quoziente familiare e l’imposta così calcolata viene poi rimoltiplicata per il numero di parti della famiglia. Se, ad esempio, una famiglia composta dai genitori e da un figlio minorenne percepisce complessivamente 41.000 euro di reddito annuo imponibile, avendo un numero di parti pari a 2,5 sfrutterà un’aliquota marginale del 28,26%. Se nella stessa famiglia il figlio fosse disa( Segue da pag. 55) bile, il numero di parti salirebbe a 3, quindi l’aliquota marginale si ridurrebbe al 19,14%, in pratica i due quozienti familiari confluiscono in due scaglioni differenti. Questo sistema, quindi, riesce a percepire e considerare le differenze insite in ogni famiglia e a modellare la tassazione in funzione di queste. In Italia, un’analoga situazione fino all’anno scorso veniva differenziata soltanto procurando un incremento delle detrazioni per figlio a carico, che passavano da 304 euro ai 774 euro riconosciuti per i figli a carico disabili. Quindi, con un risparmio d’imposta di circa 40 euro al mese, lo Stato sperava di contribuire alla risoluzione dei problemi legati a famiglie che, quotidianamente, vivono una situazione di disagio ed emarginazione sociale causata da infrastrutture insufficienti. Da quest’anno invece la detrazione è stata trasformata in deduzione teorica, che per il figlio a carico è di 2.900 euro, che diventano 3.700 nel caso sia portatore di handicap. Nella realtà della famiglia considerata (che supponiamo monoreddito, quindi con ulteriore deduzione teorica di 3.200 euro per il comiuge a carico) le deduzioni teoriche si traducono in una family area di circa 500 euro maggiore per la famiglia con figlio disabile. Questo comporta una differenza d’imposta netta tra le due famiglie di circa soli 200 euro a vantaggio di quella con portatore di handicap. Ritengo che i risultati si commentino da soli. Infatti, benché ci sia stata una riduzione d’imposte per entrambe le famiglie, non c’è una corretta differenziazione tra le due realtà, che sono drammaticamente differenziate proprio dalle necessità che devono quotidianamente affrontare. Se dimezziamo il reddito di queste due famiglie, avremo una situazione ancora più paradossale: infatti, non solo la riduzione delle imposte risulta irrisoria, pari a circa 30 euro per la famiglia con figlio disabile e a 120 per l’altra, ma la differenza d’imposizione tra le due è di 160 euro. La stessa famiglia francese, non solo non paga imposte, ma riceve un piccolo contributo al reddito. Deduzioni e detrazioni Oltre a questo valido meccanismo di calcolo dell’imposta, il sistema francese affianca deduzioni e detrazioni, che (Segue a pag. 59) 57 SUMMA 212 / APRILE 2005 IMPOSTE E TASSE (Segue da pag. 56) ne delle imposte dirette fin qui perseguito nell’attuale legislatura, il che comporterebbe un’ulteriore convergenza dell’Italia verso la Francia. Infatti, nel 2003 le imposte dirette rappresentavano in Italia il 13,6% del Pil, rispetto all’11,2% della Francia (e il 10,6% in Germania): in Italia la percentuale di imposte indirette – pari al 14,5% – è invece inferiore rispetto alla Francia (15,1%), ma superiore alla Germania (12%) (fonte Eurostat). La probabile modificazione dell’attuale struttura delle entrate tributarie causata dall’introduzione del quoziente familiare nel sistema fiscale italiano comporterebbe perciò un aggiustamento di proporzioni plausibili e nella corretta direzione. D’altra parte si tratta tuttavia di una riforma sostanziale che richiede un consenso politico ampio e convinto, di cui al momento non si vedono indicazioni: la manovra qui discussa sarebbe stata impegnativa ma certamente più agevole se avesse accompagnato fin dall’inizio la riforma fiscale in corso, individuando nella famiglia la centrale unità impositiva. Poiché così non è avvenuto è ora necessario individuare canali di informazione pubblica e meccanismi nuovi di incentivazione politica che possano favorire l’introduzione del quoziente familiare. In Francia il quoziente familiare è stato introdotto, non casualmente, nel 1945 al termine della II Guerra Mondiale, all’inizio di una nuova fase storica che seguiva una profonda frattura storica: il problema è quindi quello del come introdurre una grande riforma sociale – il quoziente familiare come parte di una più ampia politica a favore dei figli e della famiglia - in tempo di pace. In un libro di prossima pubblicazione suggeriamo che la soluzione vada cercata nell’ambito della questione della rappresentanza politica dei minori e su queste basi una proposta di base, e alcune varianti, vengono discusse. NOTIZIE DAL CONSIGLIO NAZIONALE La Commissione per i Principi Contabili, costituita dai Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri, si è insediata il 28 luglio 2004, con l’intento di perseguire fondamentalmente due obiettivi: adottare iniziative di impulso e proposizione durante la fase di statuizione dei Principi Contabili; promuovere ed approfondire le diverse tematiche connesse all’interpretazione e alla diffusione dei Principi Contabili nazionale e internazionali. Di seguito sono riepilogati i lavori elaborati dalla Commissione e la sua composizione Documenti emessi dalla professione contabile italiana da settembre 2004 Num. Doc. Titolo documento Data approvaz. Commiss. Paritetica Data approvaz. CNR Data approvaz. CNDC 1 “Osservazioni sul Principio contabile OIC 2 “”Patrimoni destinati ad uno specifico affare””” 2-09-2004 15-09-2004 7-09-2004 2 Lettera di commento al Discussion paper “Preliminary Views on Accounting Standards for Small and Medium-sized Entities” 2-09-2004 15-09-2004 7-09-2004 3 Lettera commento all’Exposure Draft of Proposed Amendments to IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement “Transition and Initial Recognition of Financial Assets and Financial Liabilities”. 4-10-2004 13-10-2004 5-10-2004 4 Lettera commento all’Exposure Draft 7 “Financial Instruments: Disclosure”. 4-10-2004 13-10-2004 5-10-2004 5 Osservazioni allo schema di D.Lgs recante opzioni previste dall’art.5 del Regolamento CE N. 1606/02 relativo all’applicazione dei principi contabili internazionali 27-01-2005 28-01-2005 1-02-2005 6 Osservazioni sulla Guida Operativa OIC per la transizione agli IAS/IFRS 14-02-2005 22-02-2005 16-02-2005 7 Le informazioni sul fair value degli strumenti finanziari e sulla gestione dei rischi finanziari 14-02-2005 9-03-2005 Antonio Ciuffa Consigliere delegato CNDC Luciano Aldo Ferrari Consigliere delegato CNRC Flavio Dezzani Presidente Alfonso Trivoli Vice Presidente Stefano Adamo Componente Sebastiano Baudo Componente Ubaldo Cacciamani Componente Matteo Caratozzolo Componente Franco Roscini Vitali Componente Giuseppe Verna Componente Alessio Iannucci Componente Laura Pedicini Ricercatore Matteo Pozzoli Ricercatore Elisa Sartori Ricercatore Componenti della Commissione per i principi contabili 58 (Segue da pag. 57) contribuiscono fattivamente ad incentivare la formazione della famiglia. Le detrazioni più significative per la famiglia riguardano innanzitutto la possibilità accordata ai genitori di detrarre le spese sostenute per i bambini fino a 7 anni per l’impiego di baby sitter e per i dopo scuola. In secondo luogo sono detraibili i premi di assicurazione pagati dai genitori per costituire una rendita per i figli disabili, quando loro verranno a mancare. Le detrazioni per spese scolastiche sono invece fisse e differenziate per il livello d’istruzione, scuole primarie, secondarie e università. Lo stato francese inoltre riconosce una deduzione forfettaria per i redditi da lavoro dipendente pari al 10% del loro ammontare lordo, a titolo di spese vive sostenute per lo svolgimento del lavoro stesso. In alternativa il contribuente può documentare le spese sostenute per il viaggio tra l’abitazione ed il luogo di lavoro, il pasto e gli eventuali aggiornamenti e dedurle poi interamente. E’ importante inoltre sottolineare che nel nostro Paese, nel caso in cui il contribuente abbia diritto a detrazioni o deduzioni che superano l’ammontare dell’imposta lorda, dando vita al fenomeno dell’incapienza, queste vengono completamente perse. Tranne nei casi di forti spese mediche e della ristrutturazione edilizia che vengono diluiti in più anni, è sempre nei limiti della capienza fiscale. In Francia, invece, il fenomeno dell’incapienza viene superato concedendo al contribuente di recuperare dalle imposte degli anni successivi quanto non sono riusciti a detrarre nell’anno di pertinenza. Inoltre per i redditi più bassi esiste una sorta di imposta negativa, che viene assegnata dallo Stato come contributo al reddito. Conclusioni E’ necessario premettere che il livello di tassazione per le famiglie è notevolmente inferiore nel sistema francese rispetto a quello italiano. Questo perché oltre al meccanismo del quoziente familiare, lo Stato francese applica una scala di aliquote per scaglioni di reddito molto più frazionata e con percentuali d’imposizione molto basse per i quozienti inferiori. Tuttavia, non dobbiamo pensare che in Francia esista un paradiso fiscale. Infatti, per poter mantenere un’imposta sul nucleo familiare così bassa e uno stato sociale funzionante, il Governo francese sfrutta comunque altre imposte. La questione fondamentale, invece, è che questo sistema premia la famiglia e ne incentiva la costituzione e l’ampliamento. Attualmente, in Italia, le politiche fiscali sono pensate in un’ottica di ridimensionamento del carico fiscale, che però sembra non avere un destinatario preciso. Si potrebbe dire che siano i redditi bassi ad aver maggiormente beneficiato dell’introduzione della no tax area. Ma perché a parità di reddito, un contribuente che ha lavorato tutto l’anno sfrutta una soglia non imponibile di reddito maggiore, rispetto ad un altro che ha lavorato solo pochi mesi? Infatti, la no tax area, oltre a non essere fissa, ma decrescente per livelli crescenti di reddito, è proporzionale ai giorni lavorati nell’anno: chi lavora di più ha una soglia di reddito non imponibile più alta. L’introduzione della family area non ha risolto il problema del rispetto dell’equità impositiva orizzontale, ma ha contribuito a rendere ancora meno comprensibile al contribuente medio il meccanismo con cui viene sottoposto a tassazione. Lo statuto del Contribuente (L. 212 del 27/7/2000 art. 6 c. 3) prevede che le leggi tributarie siano facilmente comprensibili e quindi applicabili. Tuttavia, ormai, grazie anche alla clausola di salvaguardia che di fatto permette il calcolo dell’imposta con tre metodi differenti, le persone fisiche si ritrovano quasi del tutto impossibilitate ad adempiere agli obblighi tributari, senza rivolgersi ad esperti del settore. Un ulteriore grosso problema, mai affrontato nel nostro Paese, è rappresentato dalla popolazione, sempre più vasta, degli incapienti. Questi contribuenti non utilizzano le agevolazioni fiscali cui hanno diritto perché percepiscono un reddito troppo basso per essere sottoposto a tassazione, oppure che risulta inferiore al totale delle detrazioni e deduzioni spettanti. Questo fenomeno potrebbe essere superato come in Francia attraverso l’introduzione di una imposta negativa. In pratica lo Stato, per particolari situazioni (quali redditi bassi o famiglie numerose), potrebbe introdurre dei trasferimenti alle famiglie che prescindono dal livello di tassazione delle stesse. Se la tassazione del quoziente familiare funziona già da molti anni in un Paese come la Francia, significa che sia attuabile anche in Italia. L’importante è ricordare che, per calcolare il quoziente familiare, entrano in gioco diverse variabili: per questo non è pensabile di poter applicare in Italia tout cour il sistema francese, che produrrebbe un’eccessiva riduzione d’entrate, ma sarebbe necessario rimodellarlo in base delle nostre esigenze di gettito. In questo modo si arriverebbe ad una più equa distribuzione del carico fiscale, che contribuirebbe in ogni caso a far pesare meno la voce imposte nei bilanci delle famiglie italiane. 59 SUMMA 212 / APRILE 2005